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25/02/2009

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Esperto Risponde

29 - Aprile 2010
APS o Impresa Sociale?


Salve,

Le scrivo, in quanto sto valutando la possibilità di costituirci come associazione di promozione sociale, ma ho dei dubbi a riguardo.

Vorremmo costituirci come un ente che ci permetta di promuovere l'attività socio-architettonica nell'ambito sociale; il nostro interesse sarebbe quello di poter realizzare progetti architettonici (socio/architettonici) e allo stesso tempo svolgere attività che permetta di promuovere e diffondere questo tipo di tematiche. Avevamo pensato di costituirci come associazione di promozione sociale, ma i miei dubbi riguardano sopratutto il fatto di poter retribuire, in quanto la legge 383/00 prevede questa possibilità sono in caso di stretta necessità.
In questo caso, quale tipo di natura giuridica ci converebbe scegliere?
Sarebbe possibile effettuare anche l'attività di consulenza architettonica? oppure pensa che potrebbe convenire istituirci come impresa sociale?

La ringrazio vivamente per il Suo aiuto.

Cordialmente,

Carla Auci


La risposta dell'esperto

" In primo luogo mi pare necessaria una precisazione.
Una associazione di promozione sociale ( a.p.s.) ai sensi della legge 383/2000 può avvalersi delle prestazioni lavorative retribuite di personale dipendente , di collaboratori , di lavoratori autonomi e di liberi professionisti.
L'a.p.s. poi può instaurare rapporti economici anche con persone socie della associazione ( art.18 comma 2 legge 383/2000 ). Un socio può infatti essere retribuito dalla a.p.s. di appartenenza come lavoratore dipendente,collaboratore, libero professionista...( cosa che ad esempio non può avvenire tra socio e associazione di volontariato).

Anche l'aps , come l'associazione di volontariato, deve comunque avvalersi in prevalenza delle attività prestate in forma gratuita e volontaria dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali ( art. 18 comma 1 legge 383/2000 ).
Nel rispetto di tale limite le aps possono quindi avvalersi di prestazioni lavorative retribuite ( di soci o di terzi ); la precisazione contenuta nel comma 2 dell'art.18 , che ciò debba avvenire "in caso di particolare necessità " , va letta in rapporto alla previsione del comma 1 relativa alla prevalenza delle attività volontarie ( le particolari necessità possono riguardare cioè sia esigenze ordinarie come quella di dotarsi di una segretaria, che straordinarie come quella di avvalersi di un architetto .... in ogni caso, sia per una associazione semplice che per una complessa, va garantita la prevalenza del volontariato).

In secondo luogo meriterebbe una particolare ponderazione lo scopo "prevalente" che la asssociazione si prefigge e che dal quesito non risulta molto chiaro .
Se la finalità del sodalizio è di tipo culturale ( promuovere una socio-archietttonica particolare in ambito sociale ) allora mi pare che la scelta della aps possa essere adeguata, così come si potrebbe valutare la acquisizione della qualifica di impresa sociale ( ambito erogazione servizi culturali ) .
Se invece prevale lo svolgimento in comune di una attività professionale ( un gruppo di architetti che desidera svolgere la professione in forma associata ) allora mi paiono assolutamente incompatibili con le norme vigenti sia la forma "aps" che la forma "impresa sociale". "







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12 - Marzo 2010
Nella gestione di una struttura per disabili ha senso acquisire la qualifica di Impresa Sociale?


Dovendo costituire in Piemonte un 'associazione che possa gestire una struttura per disabili, ottenendo l'accesso ai finanziamenti pubblici , stipulare convenzioni con enti pubblici quale forma giuridica sarà meglio attuare? Quali le differenze sostanziali tra impresa sociale e associazione di promozione sociale?

E Russo

La risposta dell'esperto

"Come già più volte precisato l'impresa sociale è una qualifica che può assumere un soggetto giuridico previsto dall'ordinamento.
La associazione di promozione sociale è un tipo di associazione di cui al primo libro del Codice Civile, regolata dalla legge "speciale" 383/2000.
Occorre pertanto paragonare innanzitutto la figura della associazione con le altrre figure soggettive previste dall'ordinamento ( fondazione, società, cooperativa) e domandarsi poi se sia utile o meno acquisire la qualifica di impresa sociale.
Ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici e al convenzionamento con le istituzioni, nell'ambito delle organizzazioni senza scopo di lucro diretto ( e anche le società se acquisiscono la qualifica di imprese sociali possono rientrare in tale ambito ) non vi dovrebbero essere grandi differenze tra le singole figure giuridiche .
Tra le associazioni e le cooperative da un lato e le fondazioni e le società senza scopo di lucro dall'altro , sotto il profil ogiuridico l'elemento di principale differenziazione riguarda la governance dell'ente ( democratica per associazioni e cooperative, definita dal fondatore per le fondazioni , proporzionale alle quote di proprietà per le società ).
Un altro criterio rilevante a parere del sottoscritto è rappresentato dall'utilizzo di un soggetto giuridico dotato di personalità giuridica , che possa cioè vedere limitata al solo fondo comune la responsabilità patrimoniale.
Sotto questo profilo nell'ipotesi di utilizzo della associazione ( anche nella forma della associazione di promozione sociale ) è bene prevedere l'acquisizione della personalità giuridica ( con istanza da presentare alla Regione e un patrimonio adeguato allo scopo, secondo le indicazioni regionali ) o della qualifica di impresa sociale, per usufruire della opportunità di cui all'art. 6 del dlgs 155/2006 ( respponsabilità patrimoniale limitata con patrimonio superiore a ventimila euro ).
Ricordo anche che le associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 383/2000 "si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria , libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali ".
Ove la ipotizzata gestione della struttura per disabili non preveda una prevalenza di attività di volotariato, allora è necessario ricorrere ad un'altra figura giuridica ( associazione nè di volontariato nè di promozione sociale, fondazione, società o cooperativa ) ed avvalersi della qualifica di impresa sociale, a meno che non si intenda costituire una cooperativa sociale , soggetto che al momento essendo Onlus di diritto gode di agevolazioni superiori a quelle ( non ) previste per le imprese sociali ."






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23 - Febbraio 2010
Impresa Sociale si o no?


Buonasera.
Lavoro in una cooperativa sociale che eroga servizi socio-sanitari. Il nostro commercialista ci ha proposto il passaggio da coop a imprese sociali. Vorrei capire quali sarebbero i vantaggi e gli svantaggi (per esempio a livello fiscale) e soprattutto cosa cambia dal punto di visto della responsabilità patrimoniale e della gestione.
Spero di essere stata chiara.
Attendendo una risposta o delle indicazioni sulle fonti da consultare per essere informati sul tema.

Saluti

Valentina Mesolella

La risposta dell'esperto

"In primo luogo occorre precisare che l'impresa sociale ex dlgs 155/2006 è una "qualifica" che un soggetto giuridico può acquisire, ma non un soggetto giuridico.
I soggetti giuridici "collettivi" che possono acquisire la qualifica di impresa sociale sono quelli indicati dal codice civile : associazioni, fondazioni, società , cooperative,consorzi.
Vi sono leggi "speciali" che , nel rispetto della disciplina di base dettata dal codice civile , prevedono e normano alcune figure speciali di tali soggetti ( le associazioni "di volontariato" o di "promozione sociale", le cooperative "sociali"...) . Il dlgs 155/2006 ha previsto una possibile qualificazione e non un nuovo soggetto .
Pertanto chi intende costituire un soggetto giuridico che possa acquisire la qualifica di "impresa sociale" deve prima scegliere, nell'ambito delle figure previste dal codice civile, quale soggetto giuridico costituire.

Dal quesito non si comprende se la cooperativa sociale intenda cambiare qualificazione giuridica soggettiva ( trasformandosi in un altro soggetto previsto dal codice ) o semplicemente acquisire la qualifica di impresa sociale restando cooperativa sociale.

Se si intende modificare la configurazione dell'ente ( non più cooperativa ) occorre conoscere le esigenze che ci sono e gli obiettivi che si intendono perseguire per valutare quale possa essere la figura giuridica più adeguata ( tra quelle che possono acquisire poi la qualifica di impresa sociale ) e la fattibilità della trasformazione .

Se invece il quesito riguarda la "utilità" di conseguire la qualifica di "impresa sociale " da parte di una cooperativa sociale che non intende trasformarsi come soggetto, preciso quanto segue.
Al momento attuale non vedo alcun vantaggio per una cooperativa sociale dall'acquisire anche la qualifica di "impresa sociale" ex dlgs 155/2006.
Sicuramente una cooperativa sociale di cui alla legge 381/1991( iscritta nella apposita sezione dell'Albo delle cooperative ) ha tutti i requisiti per acquisire anche la qualifica di impresa sociale , ma da tale ulteriore qualificazione al momento non può trarre significativi vantaggi.
Sotto il profilo fiscale la cooperativa sociale, riconosciuta Onlus di dirittto, gode del livello più alto di agevolazioni attualmente previste per un soggetto imprenditoriale, mentre alle imprese sociali al momento non è ancora riconosciuto alcun regime agevolato.
Dal punto di vista della limitazione della responsabilità patrimoniale , la società cooperativa gode della responsabilità limitata.
La cooperativa sociale può usufruire delle prestazioni gratuite dei soci volontari.
Per i rapporti con la Pubblica Amministrazione credo che oggi al massimo la PA possa estendere alle imprese sociali eventuali prerogative già riconosciute alle cooperative sociali.
L'accesso ai contributi delle Fondazioni di origine bancaria è garantito anche alle cooperative sociali.
In sostanza per una cooperativa sociale acquisire oggi la qualifica di impresa sociale significa, a mio parere, incrementare i vincoli da rispettare , senza alcun aumento di benefici ed agevolazioni."






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14 - Gennaio 2010
Imprese Sociali e Scuola


Buongiorno,
Sono Maria Rita Moi, e sono il presidente dell'associazione Vila Desgleys Onlus.
Dall'1/12/09 siamo iscritti all'anagrafe unica delle Onlus della Regione Sardegna.
Il nostro scopo, dal momento che ci occupiamo della cultura del nostro territorio, sarebbe quello di costituire una Scuola Primaria Privata, e poterci occupare tra le altre cose,anche dei bambini portatori di handicap.
La mia domanda è questa, esistono dei finanziamenti statali o regionali e se si, come accedervi?
Nel ringraziarla anticipatamente
porgo i miei più distinti saluti



La risposta dell'esperto

"Nel nostro ordinamento scolastico ( leggi 62/2000 e 27/2006 ) esistono oggi solo due tipi di scuole private : le scuole "paritarie" e le scuole "non paritarie".
Le norme regolamentari di riferimento, emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, sono :
- per le scuole paritarie i DDMM 267/2007 e 83/2008;
- per le scuole non paritarie i DDMM 263/2007 e 82/2008.

Le scuole primarie ( ex elementari ) paritarie possono richiedere di convenzionarsi con il Ministero e ricevere così un contributo economico statale per ogni classe e per gli eventuali insegnanti di sostegno in caso di presenza di alunni con certificazione ex legge 104/1992 ( DPR 23/2008 e DM 84/2008 ).
Per le scuole non paritarie non sono previsti contributi ministeriali.
A livello locale ( Regione , Provincie e Comuni ) sono previsti contributi economici ( e servizi ) per garantire il diritto allo studio ( assistenza e auslii per alunni portatori di handicap, trasporti, refezione......).
Ove si volesse avviare una scuola "paritaria" occorre fare domanda di riconoscimento della parità al Ministero ( DM 83/2008 ) entro il 31/3 di ogni anno , con riferimento all'anno scolastico successivo che inizia l'1/9. Entro lo stesso termine ( 31/3 ) si può chiedere ( in caso di scuola primaria ) anche la possibilità di stipulare la convenzione con il Ministero ex DPR 23/2008.

Quanto precisato vale per il servizio scolastico in senso stretto.
Se si vuole gestire un servizio educativo non scolastico ( doposcuola, attività estive, assistenza..) occorre considerare che i bambini/adolescenti dai 6 ai 16 sono "obbligati" a frequentare una istituzione scolastico-formativa.
Per assolvere l'obbligo di istruzione occorre infatti frequentare ( nella fascia 6-14 anni ) una scuola statale o una scuola paritaria o una scuola non paritaria.
Un bambino in età per la scuola primaria ( 6-11 anni ) non potrebbe cioè assolvere l'obbligo di istruzione frequentando un centro educativo non scolastico ( a parte la fattispecie dell'istruzione paterna attraverso la quale la famiglia provvede "direttamente o privatamente" all'assolvimento dell' obbligo di istruzione ex art. 1 d. lgs. 76/2005).
Per cui se si vogliono accogliere bambini di 6/11 anni o si eroga un servizio extrascolastico ( compatibile con la frequenza scolastica degli interessati) o si eroga un servizio scolastico che permette ai frequentanti di assolvere l'obbligo di istruzione ( quindi scuola paritaria o non paritaria).
Diversa è poi la fornitura di servizi di carattere assistenziale a Comuni e scuole , a beneficio di alunni portatori di handicap o con difficoltà di apprendimento o stranieri . In tali casi il soggetto privato collabora con il soggetto pubblico ( di norma scuola statale ) che eroga il servizio scolastico , assicurando anche in orario scolastico prestazioni complementari di natura educativo-assistenziale.

Un' ultima serie di considerazioni sul soggetto giuridico che intende svolgere tali attività.
Operando in ambito eduicativo con minori è bene che il soggetto giuridico sia dotato di personalità giuridica o sia una impresa sociale ex d.lgs.155/2006 con un patrimonio di almeno 20.000 euro, per limitare la responsabilità patrimoniale degli amministratori e di chi agisce per conto dell'ente .
Se il soggetto giuridico gestisce una scuola paritaria o non paritaria non può usufruire del regime fiscale Onlus , a meno che non sia una cooperativa sociale.
L' Agenzia delle Entrate, per riconoscere l'ìapplicabilità del regime Onlus, pretende infatti ( in modo infondato ex art. 1 c. 8 legge 62/2000 a parere del sottoscritto ) che l'attività di istruzione fosse rivolta in via prevalente a categorie svantaggiate ( ad es disabili) , ma le scuole paritarie ex legge 62/2000 devonio essere aperte a tutti coloro che richiedono la iscrizione e dagli anni '70 in Italia l'esperienza delle scuole speciali ( riservate a soggetti con particolari patologie ) è stata sostituita dalla politica della "integrazione" degli alunni anche certificati ex legge 104/1992 nelle scuole presenti nel territorio."



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17 - Novembre 2009
Cooperative Sociali miste in Lombardia


Buongiorno,
sono il Presidente di due Cooperative sociali una di tipo A e una di tipo B. In Lombardia, Regione dove hanno sede le due cooperative, non è prevista la cooperativa sociale mista (A+B) volevo chiederLe se era possibile creare un' impresa sociale che comprendesse entrambe le cooperative e se questo non andasse contro la legislazione della Regione Lombardia (partecipazione a
bandi, appalti, iscrizioni albi, ecc)
Grazie e cordiali saluti



La risposta dell'esperto

"Oggi anche in Regione Lombardia una cooperativa sociale che svolga sia attività di tipo A che attività di tipo B ex art.1 comma 1 legge 381/1991 può iscriversi all'Albo regionale delle cooperative sociali.
Con la legge regionale n. 1/2008 la Regione Lombardia ha approvato il "Testo unico delle legge regionali in materia di volontariato,cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso".
Di recente la Giunta regionale lombarda , con delibera 10338 del 21/10/2009, ha approvato il "Regolamento dell'Albo regionale delle cooperative sociali ai sensi dell'art.27 della l.r.1/2008".
L'art.4 comma 5 di detto Regolamento prevede che "le cooperative che svcolgono attività sia di tipo A che di tipo B possono chiedere l'iscrizione sia nella Sezione A che nella Sezione B" dell'Albo.
Le condizioni poste dal regolamento sono :
- che il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e quelle di tipo B risulti chiaramente indicato in statuto ;
- che l'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.
Tale nuova opportunità mi pare risponda adeguatamente alla esigenza prospettata."



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1 - Ottobre 2009
Impresa Sociale e scuole dell'infanzia


Gentile Avvocato,
Devo costituire un'impresa sociale per un'attivita' di : scuola dell'infanzia.
I dubbi somo:
Nell'apertura del codice fiscale qual'e' il codice inerente la natura giuridica ?
C'e' un minimo da indicare come patromonio o capitale sociale ?
Posso riferirmi a qualche normativa che mi specifichi il funzionamento visto che trovo difficolta' anche per la costituzione dal notaio ?
Ringraziandola anticipatamente, resto in attesa di una risposta.


La risposta dell'esperto

" L'impresa sociale non è un ulteriore soggetto giuridico previsto dall'ordinamento.
La legge 118/2005 e il dlgs 155/2006 , come affermato nelle relazioni di accompagno, non hanno inteso disciplinare una figura giuridica nuova rispetto a quelle previste dal Codice Civile.
Quella di impresa sociale è una "qualifica" che possono acquisire" tutte le organizzazioni private , compresi gli enti di cui al Libro V del Codice Civile ".
Per cui tutti gli enti previsti dal Codice Civile sia al Libro I ( associazioni,comitati,fondazioni ..) che al Libro V ( società,cooperative,consorzi....) possono acquisire tale qualifica , nei casi e alle condizioni di cui al dlgs 155/2006.
Ne consegue che non si può costituire una impresa sociale senza scegliere una delle forme giuridiche collettive previste dal Codice Civile .
Una volta scelta la forma giuridica , alla quale fare assumere la qualifica di "impresa sociale", in sede di richiesta di Codice Fiscale si potrà agevolmente ritrovare, tra quelle indicate dalla amministrazione finanziaria nell'ambito di tale procedura, anche la natura giuridica prescelta per l'ente.
La scelta del soggetto giuridico che si intende costituire è fondamentale anche per quanto riguarda la individuazione del patrimonio minimo necessario..
Per gestire una scuola paritaria sono adeguate pressochè tutte le forme giuridiche previste dal Codice ( associazione,fondazione,cooperativa,società...).
Probabilmemte il patrimonio di norma richiesto per la costituzione di una fondazione rende sproporzionata tale figura giuridica per la gestione di una scuola dell'infanzia, che solitamente ha un numero limitato di alunni e di dipendenti."



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30 - Luglio 2009
Partecipazione ai bandi per le imprese sociali


Gentile Avvocato,
vorremmo partecipare in RTI con un'impresa sociale ad una gara della Regione Abruzzo di prossima scadenza (4 agosto 09); la stazione appaltante, da noi interpellata sull'ammissibilità o meno di un'impresa sociale a partecipare a detta procedura, risponde di fare riferimento all'art. 34, comma 1 del D.Lgs n° 163/06. Tale rinvio non ci chiarisce il problema, anche alla luce di quanto detto all'art. 52 dello stesso decreto legislativo. Potreste sciogliere i nostri dubbi?
Grazie
Saluti
Marco Castellani
Consorzio Ulisse s.c. a r.l.

La risposta dell'esperto

“L'impresa sociale è a tutti gli effetti una impresa, pertanto può partecipare alle gare d'appalto.
Sul punto, poi, si segnala che alla stregua della disciplina comunitaria è stata oggi introdotta nell'ordinamento una nozione di "impresa" più ampia di quella sottesa all’art. 2082 c.c.. Secondo tale ultima accezione la nozione di impresa "comprende qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento"; quindi, a prescindere dalla qualifica formale del soggetto che svolge l'attività, è considerata impesa qualsiasi attività di natura economica tale da poter ridurre, anche solamente in potenza, la concorrenza nel mercato. Ai predetti fini possono essere considerate imprese tutti i soggetti, comunque strutturati ed organizzati, che compiano atti a contenuto economico idonei a restringere la concorrenza; il carattere imprenditoriale dell’attività va, quindi, escluso nel solo caso in cui l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito, atteso che non può essere considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti (Corte Giustizia CE, Sez. V, 18 giugno 1998 n. 35; Trib. di I grado CE 4 marzo 2003 n. 319).
Pertanto, anche se l'impresa sociale non è espressamente menzionata nel novero dei soggetti di cui all'art. 34, c. 1, D. Lgs. 163/2006 può sicuramente partecipare alle gare d'appalto.

Se, invece, nel caso di specie la gara riguarda un appalto riservato ex art. 52 D. Lgs. 163/2006 ( riserva che deve essere espressamente indicata nel bando) , l'impresa sociale può partecipare alla procedura ad evidenza pubblica solo se presenta i requisiti di cui al citato articolo e chiariti dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la determinazione n. 2/2009 . E cioè se ( anche alternativamente ) :
- è un soggetto giuridico che prevede nei documenti sociali, tra le finalità dell'ente, quella dell'inserimento lavorativo delle persone disabili , impiegando in maggioranza lavoratori disabili che in ragione della natura o della gravità del loro handicap non possono esercitare una attività professionale in condiziooni normali ( cd "laboratorio protetto");
- prevede, nella esecuzione del lavoro oggetto dell'appalto, l'impiego in maggioranza di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare una attività professionale in condizioni normali ( cd " programma di lavoro protetto")."



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2 - Luglio 2009
Case editrici e imprese sociali


Gentile Avvicato,
ho una casa editrice, che è una sas. Mi piacerebbe farla diventare a tutti gli effetti un’impresa sociale,
giacché il nostro obiettivo non sono i profitti, ma diffondere cultura.
Può una casa editrice diventare impresa sociale? E può essere una sas, o deve essere una srl o una cooperativa?
Grazie
Maria Vitali
Ozanam

La risposta dell'esperto

"Per l'art.1 del d.lgs.155/2006 "possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile".
Anche una società in accomandita semplice (sas),disciplinata dal Capo IV del Titolo V del Libro V del Codice Civile, può pertanto diventare una impresa sociale.
In base all'art. 2 del d.lgs. 155/2006 l' "erogazione di servizi culturali" rientra tra i settori di attività delle imprese sociali.
Pertanto nel caso in esame è possibile acquisire la qualifica di impresa sociale adattando lo statuto della società alle prescrizioni del d.lgs. 155/2006 e con l'occasione magari ampliando l'oggetto sociale per comprendervi una pluralità di servizi culturali che la società intende erogare".



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12 - Maggio 2009
Borse lavoro e tirocini formativi promossi da associazioni e agenzie di promozione sociale


Gentile Avvocato
con riferimento al Decreto Ministero Lavoro 25/3/1998 n. 142, le organizzazioni di volontariato o le agenzie di promozione sociale, aventi per scopo interventi contro la povertà, possono promuovere tirocini formativi o borse lavoro, presso una cooperativa sociale di tipo B, a favore di persone svantaggiate? Se si, a quali condizioni?
Grazie
Federico Franchi
Ozanam

La risposta dell'esperto

"I tirocini formativi e di orientamento di cui al DM 142/1998 hanno come scopo quello di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro" ( art.1 comma 1 DM 142/1998).
Le "borse lavoro" sono molto diffuse nella prassi per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati, ma non hanno ad oggi una adeguata normazione giuslavoristica (la legge 196/1997 ne parla all'art.26 con riferimento agli interventi per i giovani inoccupati del mezzogiorno).
Si tratta pertanto di due istituti che appaiono inadeguati, per motivi diversi, nel caso in esame.
La cooperativa sociale (anche in collaborazione con le associazioni citate nel quesito) potrebbe attivare tirocinii formativi presso aziende , dato che per il DM 142/1998 le cooperative sociali sono tra i soggetti che possono promuovere tirocinii formativi e di orientamento.
Oppure le associazioni potrebbero collaborare con la cooperativa sociale per favorire l'attivazione da parte di questa di nuovi rapporti formativi , di orientamento , di collaborazione o di lavoro con soggetti svantaggiati, secondo gli strumenti giuslavoristici oggi utilizzabili (ad es. prestazioni occasionali di tipo accessorio ex art.70 dlgs 276/2003)."



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12 - Maggio 2009
Gestire un Ostello della Gioventù per un Impresa Sociale


Gentile Avvocato
Vorremmo sapere se sia possibile costituire una impresa sociale per la gestione di un ostello della gioventu. La normativa in merito fa riferimento ad associazioni senza scopo di lucro.
Ma non si capisce se l'impresa sociale possa rientrare in questi canoni.
Diversamente quale forma giuridica consiglierebbe?
Grazie
Dario Montalbetti
Green Hub

La risposta dell'esperto

"In base all'art. 2 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 155/2006 tra i settori di operatività delle imprese sociali vi è anche quello del "turismo sociale di cui all'art.7 c.10 l.135/2001 recante riforma della legislazione nazionale del turismo".
L'art.7 comma 10 della legge nazionale sul turismo fa riferimento alle " associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione".
La gestione di un "ostello della gioventù" rientra ,a mio parere , a pieno titolo nell'ambito del "turismo sociale".
Pertanto una associazione che gestisce un ostello può certamente rientrare nella categoria delle imprese sociali.
Mi permetto solo di suggerire , nel caso in cui la associazione sia senza personalità giuridica, di richiedere il riconoscimento legale o comunque di dotarsi di un patrimonio di almeno 20.000 euro prima della iscrizione nel registro delle imprese, per poter usufruire della limitazione di responsabilità prevista dall'art.6 del dlgs 155/2006 ( "nelle organizzazioni che esercitano una impresa sociale il cui patrimonio è superiore a 20.000 euro ,dal momento della iscrizione nella apposita sezione dell registro delle imprese,delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio") . "



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22- Aprile 2009
Impresa sociale, attività di beneficenza e Onlus erogative


Gentile Avvocato,
mi interessava avere delucidazioni in merito al Decreto anti crisi 2009 in particolare sull’art 30 comma 4.
Ho letto che, ai fini della qualifica di ONLUS: “si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti da donazioni e da attività di raccolta fondi, a favore di enti senza scopo di lucro”.
Questa norma può avere riflessi sull’evoluzione delle imprese sociali, per esempio quali società incaricate di raccogliere fondi per progetti di utilità sociale?

Cooperativa Sociale Libera-mente

La risposta dell'esperto

Il comma 4 dell'art. 3 del decreto legge 185/2008, convertito nella legge 2/2009, ha interpretato la nozione di beneficenza contenuta nell'art.10 del dlgs 460/1997 relativo alle Onlus.
Possono oggi acquisire e/o mantenere la qualifica di Onlus, perchè operanti nel settore "beneficenza", oltre che gli enti che concedono erogazioni gratuite in danaro o in natura direttamente agli indigenti, anche quei soggetti che concedono "erogazioni gratuite in danaro.... a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".
Si parla pertanto di "Onlus erogative" che finanziano, con risorse ricevute in donazione o derivanti dalla gestione del patrimonio, progetti di utilità sociale realizzati direttamente da enti senza scopo di lucro, pubblici o privati, che operano in uno o più dei settori (assistenza, istruzione, formazione, cultura, sanità, sport, tutela natura e ambiente, tutela patrimonio artistico, ricerca scientifica, tutela diritti civili) elencati all'art. 10 comma 1 lettera a) del dlgs 460/1997.
Potranno quindi acquisire la qualifica di Onlus, e usufruire del relativo regime fiscale agevolato, anche quegli enti che sostengono economicamente, con fondi derivanti da liberalità o da rendite del patrimonio, i progetti di altri soggetti.
In particolare con questo chiarimento legislativo gli enti che raccolgono liberalità per finanziare progetti sociali di altri potranno offrire ai donanti le deducibilità e le detraibilità fiscali riservate alle Onlus.
Non mi pare che tale norma possa agevolare in qualche modo l'impresa sociale.
Tra i settori di attività delle imprese sociali di cui all'art. 2 del dlgs 155/2006 non vi è la "beneficenza", per cui un'impresa sociale non può avere ad oggetto attività di "beneficenza", neppure secondo la nuova e più ampia accezione introdotta dalla norma in esame.
Nè una "società incaricata di raccogliere fondi per progetti di utilità sociale" può essere agevolata da tale disposizione, a meno che non sia tratti di una società cooperativa, dato che "le società commerciali diverse da quelle cooperative" non possono acquisire la qualifica di Onlus, ai sensi dell'art. 10 comma 10 dlgs 460/1997."



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9 - Aprile 2009
Laboratorio protetto e cooperative sociali di tipo b


Gentilissimo Avvocato,
A distanza di oltre due anni dall’approvazione del nuovo codice degli appalti non mi è ancora chiara l’evoluzione in merito all’articolo 52 e soprattutto alla definizione di “laboratorio protetto” (che esclude di fatto le cooperative sociali di tipo b). Ci sono stati dei chiarimenti in merito?
Lorenzo Sandri
Copaps

La risposta dell'esperto

Con riferimento al quesito relativo alla interpretazione dell'art.52 del d.lgs. 163/2006 ( Codice Appalti ) si segnala la Determinazione n. 2/2008 della "Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e fornitori".

Secondo tale Determinazione della Autorità possono riconosciuti "laboratori protetti" i soggetti che possiedono cumulativamente i seguenti requisiti :
1. essere un soggetto giuridico , costituito nel rispetto della vigente normativa, che esercita in via stabile e principale una attività economica organizzata;
2. prevedere nei documenti sociali, tra le finalità dell'ente , quella dell'inserimento lavorativo delle persone disabili;
3. avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap , non possono esercitare una attività professionale in condizioni normali ".

Con riferimento alle cooperative sociali di tipo B , l'Autorità , sempre con tale Determinazione, ha precisato che esse possono venire riconosciute come "laboratori protetti" ex art.52 Codice Appalti, purchè siano in possesso dei requisiti sopra indicati, che sono diversi da quelli necessariamente posseduti dalle cooperative sociali di tipo B "per quanto riguarda le categorie di persone individuate ( persone svantaggiate e non solo disabili ) sia per quanto attiene alla percentuale minima di organico che deve essere costituita da dette persone svantaggiate.



Inviate domande, riflessioni e richieste all’indirizzo mail espertorisponde@impresasociale.net.

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25 - Marzo 2009
Associazione di volontariato o di promozione sociale?


Gentilissimo Avvocato,
sono un'esperta di promozione di auto mutuo aiuto, focus group partecipati, comunità competenti perchè lavoro a riguardo da 18 anni.
Vorrei avviare un'associazione sia di formazione sia di promozione di gruppi e strategie sopra citate.
Con altre due colleghe vorremmo però avere la possibilità di essere retribuite anche se socie dell'associazione.
Conviene un'associazione di volontariato o di promozione sociale
Qual'è la differenza sostanziale?
Elena Van Westerhout

La risposta dell'esperto

Una caratteristica essenziale delle organizzazioni di volontariato ( odv) , di cui alla legge 266/1991, è la assenza di rapporti economici tra associazione e soci.
Una odv non può infatti retribuire in alcun modo l'opera di un associato , a parte il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa associazione ( art.2 l.266/1991) .
L'associazione di promozione sociale ( aps ) , di cui alla legge 383/2000, può , invece, avere soci volontari e soci retribuiti.
Prendendo pertanto a riferimento l'ipotesi di retribuire le socie della associazione, nel caso in esame non si potrà costituire una organizzazione di volontariato, mentre si può costituire una associazione di promozione sociale.
Tale scelta pare opportuna anche sotto un altro profilo .
Le odv per loro natura devono operare esclusivamente a favore di persone che non sono socie della associazione ( devono cioè avere esclusivi fini di solidarietà ).
I partecipanti a gruppi di mutuo aiuto promossi dalla odv dovrebbero pertanto non essere soci della associazione.
Questo vincolo non opera per le associazioni di promozione sociale , che possono operare a favore di terzi e dei soci.
Nel caso in esame se l'ipotesi è quella di associare anche i partecipanti ai gruppi di mutuo aiiuto ,allora la costituzione di una associazione di promozione sociale appare assolutamente più adeguata ..



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25 - Febbraio 2009
Da associazione a Impresa Sociale...si può fare?

Domanda inviata dall'Associazione Comunità Immigrati Ruah - Onlus

Mi chiamo Goisis Bruno e sono tra i responsabili dell'Associazione Comunità Immigrati Ruah-Onlus-
con sede a Bergamo.Dopo 17 anni di attività, la nostra Associazione con i suoi 15 dipendenti, 20
collaboratori a progetto e circa 70 volontari, vorrebbe diventare Impresa Sociale.
I nostri diversi consulenti ci sconsigliano di fare questo passaggio perchè la normativa fiscale
non è ancora definita. Il problema è che tra le diverse attività abbiamo un magazzino dove recuperiamo
mobili e vestiti usati da vendere a prezzi sociali; per fare questo abbiamo le iscrizioni all'albo regionale
per il trasporto di rifiuti della regione Lombardia. Nel momento in cui passiamo a Cooperativa dobbiamo
ripresentare tutte le richieste per delle nuove iscrizioni. Oltre ad attendere sicuramente qualche anno,
c'è un costo molto elevato per affrontare tutte queste pratiche.
Potrei avere da parte vostra un consiglio, o meglio capire, se realmente non c'è nessuna possibilità
per la nostra Associazione di diventare Impresa Sociale fino a quando usciranno le normative fiscali?

La risposta dell'esperto

Buongiorno Sig. Goisis
Il quadro normativo in materia di impresa sociale è oggi completato. Alla legge delega 118/2005 ha infatti fatto seguito il decreto legislativo 155/2006 ed in data 24/1/2008 sono state emanate le linee guida e i decreti attuativi previsti dal decreto legislativo .
Le perplessità riportate , circa la acquisizione dello status di impresa sociale , riguardano la opportunità di tale scelta prima che la fattibilità della stessa.
In sostanza ad oggi non sono previste agevolazioni fiscali per le "imprese sociali".
Ciò non toglie che una associazione come la vostra possa già chiedere l'iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese , ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. 155/06.
Tra le poche opportunità già usufruibili per le imprese sociali, vi è la limitazione della "responsabilità patrimoniale" per le obbligazioni assunte al solo patrimonio della organizzazione ai sensi dell'art. 6 del dlgs 155/2006 ( opportunità rilevante per voi se la vostra associazione oggi fosse priva di personalità giuridica).
I vantaggi derivanti dalla acquisizione dello status di impresa sociale sono attualmente assai modesti, per cui appaiono ragionevoli le perplessità dei vostri consulenti.


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